»» Friuli Venezia Giulia – Finanziamenti agevolati alle imprese agricole
Con il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 8 gennaio 2008 n. 02/Pres. è stato approvato il regolamento a valere sulla Legge Regionale 20 novembre 1982 n. 80, che concede finanziamenti a tasso di interesse agevolato per investimenti nel settore primario.
Beneficiarie dei finanziamenti agevolati sono le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione al registro imprese della CCIAA e conduzione di una unità tecnico economica per la produzione di prodotti agricoli nella regione; b) qualifica di PMI in conformità alla raccomandazione della Commissione C(2003) 361 del 6 maggio 2003; c) esclusione dalla categoria di imprese in difficoltà di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà , pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 1/10/2004.
I finanziamenti agevolati saranno concessi a fronte di investimenti finalizzati a: i) ridurre i costi di produzione; ii) migliorare e riconvertire la produzione aziendale; iii) migliorare la qualità dei prodotti; iv) tutelare e migliorare l’ambiente naturale; v) tutelare e migliorare le condizioni di igiene o benessere animale. Saranno ammissibili le seguenti tipologie di spese strettamente correlate agli investimenti realizzati: 1) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e miglioramenti fondiari, ad esclusione delle opere non ammissibili di cui alla successiva lettera c); 2) acquisto, o leasing con patto d’acquisto, di nuove macchine e attrezzature, comprese le dotazioni informatiche ed i software accessori, fino ad un massimo del loro valore di mercato; 3) spese generali collegate alle spese di cui ai precedenti punti.
Gli aiuti non potranno avere un’intensità superiore al:
- 50% per gli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all’art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate sul territorio regionale;
- 40% per gli investimenti ammissibili nel restante territorio regionale.
Nel caso in cui gli investimenti siano realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall’insediamento, le suddette percentuali saranno elevate rispettivamente al 60% e al 50%.
Le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento, secondo la procedura “a sportello”, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ed alla banca che eroga il finanziamento.
L’atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008.






