»» Marche: contributi in conto capitale per investimenti innovativi
Con il Decreto n. 75 del 28 maggio 2009, la regione Marche ha approvato il bando a valere sull’articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 5.
Beneficiano dei contributi le cooperative, i loro consorzi e le cooperative sociali di cui alla L.R. 18 dicembre 2001 n. 34, operanti in qualsiasi settore ad esclusione di quelli indicati all’art. 1 del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.
Sono ammissibili gli investimenti innovativi, di importo superiore a 5.000 euro, relativi a:
- acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo;
- costi per la ricerca e sviluppo;
- concessioni, acquisizione di brevetti o licenze e creazione o acquisizione di marchi;
- certificazione dei sistemi di qualitĂ aziendale e marcatura CE dei prodotti;
- certificazione dei sistemi di gestione ambientale;
- trasferimento di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi e di servizio e ai prodotti;
- acquisto di hardware e software e spese per l’implementazione degli stessi;
- acquisizione di tecnologie e di servizi funzionali alla pratica del commercio elettronico;
- costi per studi e consulenze finalizzate all’aggregazione di cooperative, nelle varie forme come previsto dalla legislazione vigente;
- costi per studi relativi alla pianificazione ed il controllo di gestione e analisi dei costi;
- costi per l’introduzione dei sistemi di qualitĂ etica;
- costi per studi e consulenze di marketing e per la creazione di reti commerciali e/o distributive.
Viene riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile e fino ad un massimo di 20.000 euro
Le domande devono essere trasmesse, unicamente a mezzo raccomandata A.R., entro il 3 agosto 2009 alla Regione Marche Giunta regionale - Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Cooperazione nei settori produttivi, via Tiziano 44, 60125 Ancona.
L’atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 55 del 4 giugno 2009.






